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Assegno di mantenimento del figlio maggiorenne contratto a tempo determinato

  • 07/06/2022

NO ALLA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

Il Tribunale di Bologna Sez. I con decreto del 7 giugno 2022 disponeva che non fosse possibile revocare il mantenimento al figlio di soli 19 anni che aveva trovato il primo impiego a tempo determinato, poiché non si trattava di uno stato di occupazione stabile che lo renda autonomo.

Nel caso di specie, la coppia, ex convivente more uxorio, presentava ricorso congiunto ex art. 337 bis e seguenti c.c. presso il Tribunale di Bologna, al fine di regolamentare e disciplinare il rapporto dei confronti del figlio minorenne. Riguardo agli aspetti economici, veniva stabilito, a carico del padre, il mantenimento del figlio da corrispondere alla madre, fino al raggiungimento della autosufficienza economica del medesimo.

Il padre proponeva ricorso presso il Tribunale, affermando che dal 2016 al settembre 2021 si erano verificati fatti nuovi, modificativi di quelli che erano gli assetti patrimoniali e non, sostenendo in particolare che il figlio diciannovenne, dal 17 dicembre 2021, risiedesse con la madre ed il di lei coniuge e che avesse iniziato a lavorare.

Riguardo alla condizione lavorativa del figlio, in particolare, il ricorrente precisava che nell'estate 2021 questi si era diplomato presso il Liceo Artistico e, dopo un iniziale periodo di incertezza, aveva deciso di non continuare gli studi e di cercare quindi, sin da subito, un lavoro.

Nell’ottobre 2021, aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato della iniziale durata di un mese.

Pertanto, il ricorrente specificava che anche il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ai sensi dell'art. 315 bis c.c. era tenuto a contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché conviveva con la madre.

Quindi chiedeva di disporre l'immediata sospensione dell'obbligo di versamento, alla ex convivente, dell’assegno a titolo di mantenimento del figlio e di accertare e dichiarare che questo avesse raggiunto la piena capacità lavorativa e l’autosufficienza, essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento.

Il Tribunale, nella decisione in oggetto, osservava che relativamente all’occupazione del figlio diciannovenne, si trattasse di contratto a tempo determinato, in particolare della sua prima occupazione.

Seppure il suo stipendio, attualmente, potesse garantirgli una condizione di autonomia, il Tribunale rilevava che, affinché́ potesse parlarsi del raggiungimento di una vera indipendenza economica, occorresse una situazione di stabilità che, al momento, visto l’inizio dell’attività̀ lavorativa e la giovane età̀ (soltanto 19 anni), non poteva ancora ritenersi pienamente raggiunta.

Ancora, il Giudice osservava come, in una simile circostanza, l’esclusione dell’assegno, sulla base dell’ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro, condurrebbe, nel caso di futura inoccupazione, all’impossibilità di un ripristino dello stesso.

Infatti, perso il diritto al mantenimento per raggiungimento dell’indipendenza economica, il figlio non potrà più richiedere ai propri genitori di essere mantenuto anche qualora smettesse di lavorare e ciò indipendentemente dalle ragioni per cui dovesse perdere il lavoro.

In altri termini, è escluso che la perdita dell’occupazione possa comportare il risorgere del diritto al mantenimento che si è definitivamente estinto con il raggiungimento dell’indipendenza economica.

L’assegno per il figlio deve, allora, congruamente ridursi, ma non eliminarsi del tutto.

Conseguentemente il Tribunale concedeva la sola riduzione della misura a 150 euro, perché il ragazzo non aveva ancora raggiunto la piena autonomia economica che per il giudicante coincide con uno stato di occupazione, comunque, più stabile o a tempo indeterminato.

Il Tribunale si pone in linea con quell’orientamento della Cassazione che ritiene che non sia sufficiente un lavoro precario, né un lavoro serale o part-time iniziato dal figlio per fare esperienza e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato. Solo una stabilità lavorativa del figlio per almeno due anni consentirebbe al genitore di interrompere legittimamente il versamento del mantenimento.

Si segnala che tale linea, seppur maggioritaria, non è unanime poiché risultano precedenti in cui viene escluso l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, qualora questi abbia svolto, anche solo in passato, un'attività lavorativa, anche precaria.

Ciò, infatti, dimostrerebbe il raggiungimento da parte del figlio della capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.