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Sospesi gli incontri con il padre, se la figlia minore rifiuta di vederlo

  • 26/08/2024

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 agosto 2024, n. 21969

La pronuncia in esame prende le mosse dalla Corte d’Appello di Torino, a seguito di rituale riassunzione della causa da parte di entrambi i genitori, in conseguenza della cassazione con rinvio di una sua precedente sentenza, disponeva la nomina del curatore speciale della minore, che si costituiva in giudizio, acquisiva le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e del Servizio NPI, disponeva la sospensione degli incontri tra la minore e il padre e disponeva l’audizione della minore e degli affidatari.

All’esito, la Corte di merito così, inter alia, statuiva: “Proroga l’affidamento della minore G.M. ai sig.ri C.M. e S. R. sino al 22.3.2025, fatta salva, nelle more, l’eventuale adozione di diversi provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni; dispone che sia attribuito agli affidatari l’esercizio di ogni potere relativo alla responsabilità genitoriale, comprese le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all’istruzione, alla educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale; conferma l’interruzione degli incontri della minore con il padre e con la madre”.

Avverso la suddetta sentenza, G.M. ha proposto ricorso per cassazione.

La S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che la Corte d’appello, pronunciando nell’ambito del giudizio di separazione tra i coniugi, ha ampiamente motivato in ordine alla totale inidoneità del padre, immaturo ed affetto da ossessioni patologiche, ad intrattenere rapporti sereni ed equilibrati con la figlia, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero della capacità genitoriale, falliti per il suo comportamento, a tratti perfino aggressivo.

Il Supremo Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario.

Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.

La Corte d’appello si è attenuta ai principi indicati nell’ordinanza emessa nel giudizio rescindente e ai principi appena richiamati, nel dare compiuta attuazione al superiore interesse della minore, che è intellettivamente molto dotata, con una maturità superiore alla sua età, che ha sempre mostrato una piena autonomia di giudizio e una non comune lucidità di lettura degli avvenimenti in cui è stata coinvolta e delle condotte degli adulti e che, infine, è apparsa nel corso dell’audizione avvenuta nel giudizio di rinvio serena ed equilibrata.

La Corte territoriale ha scrutinato ogni profilo di rilevanza, anche in ordine alle istanze istruttorie dell’odierno ricorrente, e, come già rilevato, ha motivato in dettaglio sia sull’inidoneità del padre, immaturo ed autocentrato con tratti ossessivi e persecutori, del tutto privo di ruolo tutelante, sia sulla grande sofferenza della figlia, sulla sua paura di far arrabbiare il padre, sul suo sollievo per l’interruzione degli incontri con lui e sul suo costante e progressivo miglioramento da quando è intervenuto l’affidamento “salvifico” agli zii paterni.