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Genitori in disaccordo sulla scelta della scuola del minore

  • 07/06/2024

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13570

L’ordinanza della Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13570 affronta il delicato tema della scelta scolastica laddove esista un contrasto in tal senso tra i genitori.

Nel caso che ci occupa, la fattispecie prende le mosse dal ricorso del padre che contesta l’iscrizione del proprio figlio da parte della madre presso una scuola privata ove il minore ha già iniziato il percorso scolastico.

Sia il Tribunale di prime cure che la Corte d’Appello territorialmente competenti confermano la necessità che il minore continui a frequentare l’istituto scolastico privato.

Contro questa pronuncia il padre ha proposto ricorso per Cassazione lamentando sostanzialmente due motivi: quello della mancata comparazione delle diverse offerte formative, logistiche e strutturali delle scuole e quello di una presunta violazione del principio della laicità dello Stato avendo la madre iscritto il minore ad un istituto di matrice cattolica così determinando un danno alla libertà di autodeterminazione del minore.

La Corte ha confermato che qualunque decisione deve prendersi a favore del minore deve essere presa nel suo preminente interesse privilegiando il suo peculiare benessere e una crescita sana ed equilibrata favorendo la salute psico-fisica del minore così che l’eventuale scelta dell’istituto scolastico non potrà che essere quella che eviti fratture o discontinuità ulteriori alla già in essere separazione tra le parti. Evento già di per sé traumatico nella vita di sviluppo del minore.

Ciò che deve essere tenuto in considerazione è se il minore, ad esempio, è già inserito in un determinato contesto scolastico, la sua integrazione con il gruppo classe, il rapporto che ha creato con gli insegnanti e il personale scolastico, l’insieme delle attività extrascolastiche comunque connesse alla frequentazione in quel determinato istituto.

Anche il profilo della presunta violazione del principio della laicità dello Stato viene rigettato dalla Suprema Corte.

Infatti, la Cassazione osserva come la decisione impugnata non possa in alcun modo essere interpretata come una violazione del principio di laicità.

La Suprema Corte richiama anche l’orientamento in tal senso della Corte Europea dei Diritti Umani che, con sentenza n. 54032/22, ha sottolineato come alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.