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Convivenza di fatto e assegno divorzile

  • 16/11/2022

CONVIVENZA DI FATTO: SI ALL’ASSEGNO DIVORZILE

Con ordinanza del 16 novembre 2022, n. 33665, Cassazione civile, sez. VI ha stabilito che, in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.

Il predetto principio traeva origine dal procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Catania il quale, in accoglimento del ricorso, pronunciava lo scioglimento del matrimonio e respingeva la domanda riconvenzionale dell’ex moglie avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile e di una quota del t.f.r. spettante all'ex coniuge, esponendo che dall'istruttoria svolta era emerso che la stessa avesse intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo protrattasi per un anno e mezzo, determinando il venir meno dei presupposti dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, precisando che, quindi, il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

L’ex moglie ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, per aver la Corte d'appello escluso il diritto all'assegno divorzile pur in mancanza della prova della formazione di altra situazione familiare more uxorio e tenuto conto dell'esiguo reddito della ricorrente.

Per la Suprema Corte la censura è fondata.

In tema di assegno divorzile la Cassazione ricorda che è da ritenersi superato l’orientamento secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore del modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

La Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore nello sposare tale suddetto orientamento, superato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale, in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha escluso l'assegno divorzile in ragione della formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente, senza alcuna altra valutazione concernente la disponibilità da parte di quest'ultima di mezzi adeguati, in ordine alla valenza compensativa attribuita all'assegno divorzile.

La Suprema Corte, inoltre, precisa che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del breve periodo della convivenza della ricorrente con terza persona che induce ad escludere la formazione di una stabile unione more uxorio, alla luce del citato principio affermato dalle Sezioni unite.