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La distanza tra le abitazioni dei genitori non è di ostacolo all’affido condiviso

  • 11/01/2024

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 15/11/2023) 18/12/2023, n. 35253

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione la quale afferma che costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. n. 4056 del 09/02/2023) Le limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità”.

Nel caso di specie, nell’ambito del procedimento per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre.

 La Corte di merito, tramite l'accertamento condotto dai servizi sociali, rilevava che gli ostacoli al mantenimento della relazione familiare tra padre e figlia erano legati anche a questioni di natura pratica, dovute alla distanza tra le abitazioni in due città diverse e al fatto che il padre svolgesse un lavoro che prevedeva turni di reperibilità e a problematiche di tipo economico; a fronte di ciò rilevava altresì  che la minore desiderasse riallacciare e mantenere i rapporti con il padre,  richiedendosi affidabilità e serietà di intenti.

La Corte di Cassazione evidenzia il fatto che compito del giudice di merito e dei servizi sociali, una volta rilevati alcuni ostacoli materiali che si frapponevano ad un adeguato mantenimento della relazione familiare tra e figlio, sarebbe stato quello di attivarsi per rimuovere tali ostacoli. Tuttavia, non risultava che fossero state adottate misure adeguate perchè il servizio sociale si era limitato ad organizzare incontri senza tenere in conto delle difficoltà logistiche ed economiche espresse dal padre. Infine, non risultava che fossero state offerte al padre e alla figlia i supporti psicologici, propedeutici al ripristino degli incontri, a fronte di pregresse vicende familiari idonee a generare sofferenza.