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La mancata partecipazione del padre agli incontri protetti con la figlia, di per sé, non giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale

  • 09/01/2024

Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 gennaio 2024 n. 332

La vicenda in esame trae origine dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, il quale aveva disposto la sospensione genitoriale del padre sulla figlia.

Il padre proponeva reclamo avverso il provvedimento adottato rigettato dalla Corte di Appello di Campobasso. Quest’ultima osservava che il padre aveva rifiutato gli incontri protetti che erano stati stabiliti dal Tribunale per i Minorenni con la figlia e che si era mostrato irremovibile sulla scelta di non parteciparvi e chiedendo di poter vedere la minore soltanto al di fuori del contesto “protetto”.

Dall’altra parte la figlia aveva espresso il suo disagio a relazionarsi con il padre che era sempre critico nei suoi confronti e al quale doveva chiedere sempre l’assenso per diverse questioni, come quelle scolastiche, con le relative conseguenze in termini di ansia e tensione.

La Corte di Appello riteneva che la misura della sospensione genitoriale fosse adeguata e che non avrebbe impedito al padre la ripresa dei rapporti con la figlia, anche in vista di un possibile recupero delle sue capacità genitoriali.

Veniva proposto ricorso per cassazione dal padre.

I giudici della Suprema Corte ritengono che la condotta ascritta al padre non riguardi la violazione di diritti fondamentali, emergendo piuttosto una lesione del diritto alla bigenitorialità.

Sostiene la Corte di Cassazione che, “pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di affidamento di un figlio minore di età minore, è comunque necessario un controllo rigoroso sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare”, in ossequio all’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, “onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori”. Nell’ottica dell’interesse superiore del minore, deve essere sempre garantito “il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i quali avranno il dovere di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole”.

Osservano i giudici della Suprema Corte che la mancata partecipazione del padre agli incontri protetti con la figlia, di per sé, non giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una adeguata comparazione tra il diritto della minore ad avere incontri con il padre e il diritto di quest’ultimo a recuperare i rapporti con la figlia. Né può assurgere quale giustificazione della sospensione della responsabilità genitoriale, il fatto che il consenso del padre rispetto alle scelte scolastiche della figlia, abbia ingenerato nella stessa uno stato di ansia e di tensione, non essendo ascrivili scorrettezze alla condotta del padre, emergendo invece scelte ponderate da parte del ricorrente.