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La nuova stabile convivenza comporta il venir meno dell’assegno di separazione

  • 18/01/2024

Il

Tribunale dichiarava, con sentenza non definitiva, la separazione dei coniugi accogliendo la domanda di addebito a carico del marito e statuiva, a carico di questi, un assegno di mantenimento in favore della moglie e della figlia.

Il marito impugnava la sentenza presso la Corte d’appello che respingeva il gravame nella parte riguardante l’addebito ed il contributo di mantenimento della figlia. Nel medesimo giudizio veniva espletata una fase istruttoria dalla quale emergeva che la moglie aveva una relazione affettiva. A seguito di tale circostanza l’assegno di mantenimento, in favore di quest’ultima, veniva revocato.

La donna proponeva ricorso in Cassazione.

La donna deduceva che la Corte di merito non avesse giudizialmente accertato l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto, non avendo verificato l’esistenza di alcun elemento incidente sul diritto all’assegno, né avendo accertato l’esistenza di un progetto di vita, intrapreso con il terzo, comportante reciproci doveri di assistenza morale e materiale.

La Cassazione ribadisce che, in tema di divorzio, qualora sia richiesta la revoca dell’assegno a causa dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto dell’eventuale coabitazione con un’altra persona e valutare, in ogni caso non atomisticamente ma nel complesso, l’insieme dei fatti noti acquisiti e gli eventuali argomenti di prova rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza di detta convivenza.

In altre parole, deve emergere un legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Stante ciò, la Suprema Corte ha evidenziato l’errore commesso dalla Corte d’appello, la quale non ha accertato le caratteristiche del legame tra la ricorrente ed il partner e non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di revocare l’assegno di mantenimento.

Conseguentemente la Cassazione ha accolto il motivo di gravame della ricorrente, circa l’assenza di prova di una convivenza stabile, ed ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza alla Corte di merito in diversa composizione.