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Maternità surrogata: non è trascrivibile l’atto di nascita che indichi il genitore d’intenzione

  • 16/01/2024

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 gennaio 2024, n. 85

La pronuncia in esame prende le mosse dal rigetto da parte del Sindaco del Comune di Trapani  della richiesta, da parte di due genitori che avevano contratto matrimonio all’estero, di rettifica dell’atto di nascita di due bambini nati nel 2017 con maternità surrogata con utilizzo di materiale genetico proveniente da una delle due persone, il cui atto di nascita trascritto in Italia recava l’indicazione di questi come genitore, aggiungendo l’altro come secondo genitore.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione al diniego di rettificazione di stato civile ex art. 96, d.P.R. n. 396/2000 proposta dai due genitori e disposto la rettifica.

La Corte di appello accoglieva il reclamo proposto dal Sindaco del Comune e, in riforma della prima decisione, ha rigettato l’opposizione al provvedimento adottato dal Sindaco del Comune.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 3 gennaio 2024, nel rigettare il ricorso, non fa altro che richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. Unite n. 38162/2022), che hanno affermato la non trascrivibilità dell'originario atto di nascita che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".

Le Sezioni Unite (Cass. civ. sez. Unite n. 38162/2022) hanno affermato che:

- il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane;

- il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983;

- in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

- il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale.