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SPESE DI BABY SITTING E PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI

  • 03/05/2024

Tribunale di Verona, sentenza del 15 aprile 2024 n. 887

Il Tribunale di Verona, nel dirimere la controversia insorta tra i genitori in merito al pagamento delle spese sostenute per l’accudimento della figlia da parte della baby-sitter, rilevava come la mancanza di un accordo tra le parti non è comunque radicalmente ostativa all'accoglimento della richiesta di rimborso pro quota delle spese straordinarie o accessorie anticipate da un genitore nell'interesse del minore ove il rifiuto dell'altro genitore appaia in concreto ingiustificato.

La giurisprudenza di legittimità è costante, infatti, nell'affermare che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 2059/2021; Cass. 2127/2016; Cass.16175/2015).

Affermava il tribunale di merito che, al fine accertare il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese di baby-sitting occorre, pertanto, avere riguardo alle specifiche esigenze della minore alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento all'orario scolastico, agli orari di lavoro del genitore affidatario o prevalente collocatario e ai tempi di visita con l'altro genitore, con la precisazione che il rimborso delle spese di baby-sitting va limitato a quelle necessarie in ragione degli orari di lavoro del genitore prevalente collocatario del minore.